Art. 5.
                       Commissioni di concorso
    1.  Nell'ambito  del  presente  bando le Commissioni giudicatrici
sono  nominate  per ogni Posizione di cui all'allegato a) con decreto
del  Presidente  del  CNR  e  sono  costituite da tre a cinque membri
effettivi  e  due  supplenti,  le composizioni delle commissioni sono
pubblicate  sulla  pagina  del  sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it
(vedere  sezione  Lavoro).  Di  tale pubblicazione sara' data notizia
mediante  avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
    2.  La  partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce un
obbligo inderogabile per i commissari.
    3. In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilita'
per  cause  sopravvenute di un membro effettivo subentra il supplente
nell'ordine  indicato  nel  decreto di nomina della commissione. Alla
sua  sostituzione si provvede senza alcun ulteriore decreto. Nel caso
del  Presidente  la  funzione sara' esercitata dal primo tra i membri
effettivi secondo l'ordine indicato nel decreto medesimo.
    4.  Le  eventuali  cause  di  incompatibilita' e le modificazioni
dello  stato  giuridico  intervenute  successivamente alla nomina non
incidono sulla qualita' di commissario.
    5.  Eventuali  istanze  di  ricusazione  di uno o piu' componenti
della  commissione  giudicatrice  da  parte  dei  candidati,  qualora
ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura
civile,  devono  essere  proposte  al  Presidente del CNR nel termine
perentorio di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui
al  precedente comma 1. Decorso tale termine non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari. Il rigetto dell'istanza di ricusazione
non puo' essere dedotto come causa di successiva ricusazione.
    6.  Ciascuna  Commissione conclude la procedura concorsuale entro
quattro  mesi  dalla  data  della prima riunione di cui al successivo
art. 6  comma  1.  Con  proprio  decreto  il  Dirigente  dell'Ufficio
concorsi  e borse di studio del D.C.S.G.R. puo' prorogare il predetto
termine per una sola volta e per non piu' di due mesi. L'inosservanza
di  tale  termine  dovra'  essere  giustificata  collegialmente dalla
Commissione  esaminatrice  con  motivata  relazione  da  inoltrare al
Presidente   del  CNR  (  art. 11  -  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 487/1994).