Art. 6.
                       Valutazione dei titoli
    1. Dopo il trentesimo ed entro il quarantacinquesimo giorno dalla
data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana dell'avviso di cui all'art. 5, ciascuna commissione tiene la
sua prima riunione, nel corso della quale provvede a predeterminare i
criteri di massima per la valutazione dei titoli dei candidati.
    2.  La  valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri
ai  sensi del comma precedente, e' effettuata dopo le prove scritte e
prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
    2-bis  Prima  della valutazione dei titoli la Commissione procede
alla  verifica dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2, comma 2
lettera a) e b);
    3.   Per  la  valutazione  dei  titoli,  la  commissione  dispone
complessivamente  di  30  punti.  I  titoli  valutabili ed i relativi
punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:
      a) il  curriculum,  di  cui  all'art. 4,  comma  4, lettera a),
massimo punti 25. Nell'ambito del curriculum, costituiscono titoli da
valutare  specificamente  l'attivita'  di  cui  all'art. 2,  comma 2,
lettera  b),  le pubblicazioni ed i rapporti tecnici e/o brevetti non
compresi nella successiva lettera b);
      b) le  pubblicazioni  ed  i rapporti tecnici di cui all'art. 4,
comma  4,  lettera  b), massimo punti 5 con un massimo di punti 1 per
ciascuna pubblicazione o rapporto tecnico e/o brevetti.