Art. 11. La valutazione dei titoli, effettuata dalla Commissione giudicatrice, avverra' sulla base di quanto dichiarato/documentato dai candidati nella domanda, per le categorie ed i punteggi di seguito indicati e per un massimo di 10 cosi' ripartiti: titoli di studio, punti 4; titoli di servizio, punti 4; curriculum, punti 1; titoli vari, punti 1; totale, punti 10. La valutazione dei titoli verra' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Il risultato della valutazione degli stessi, verra' reso noto agli interessati prima del colloquio, tramite affissione all'Albo Pretorio e comunicazione scritta. La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nel colloquio e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli, costituisce, per ciascun candidato, la valutazione complessiva in base alla quale viene formata la graduatoria di merito con osservanza, a parita' di merito, delle preferenze previste dalla normativa vigente specificate nell'allegato A.