Art. 7.
                   Approvazione della graduatoria
    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  decrescente dei punti della votazione complessiva riportata
da  ciascun  candidato,  con l'osservanza, a parita' di merito, delle
preferenze  previste  dall'art. 6 del presente bando. Sono dichiarati
vincitori,  nei  limiti  dei  posti  messi  a  concorso,  i candidati
utilmente  collocati  nella graduatoria di merito, formata sulla base
del  punteggio riportato nelle prove di esame e nella valutazione dei
titoli.  Il  punteggio  finale  e'  dato  dalla somma della votazione
riportata  nelle  prove  d'esame a cui si aggiunge il punteggio della
valutazione dei titoli. La graduatoria di merito, unitamente a quella
dei  vincitori, e' approvata con decreto del Direttore amministrativo
ed e' pubblicata presso l'Albo dell'Universita' degli studi di Milano
-  Bicocca,  P.zza  dell'Ateneo  Nuovo  n. 1,  Milano.  Dalla data di
pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
    La  graduatoria  rimane  efficace per un periodo di 18 mesi dalla
pubblicazione  e  ad  essa  puo'  essere  fatto  ricorso  per coprire
ulteriori  posti resisi vacanti o di nuova istituzione oltre a quelli
messi a concorso.