Art. 9.
Stipulazione  del  contratto  individuale  di  lavoro e assunzione in
                              servizio
    Il  vincitore  del  concorso  sara'  assunto  in  prova, mediante
stipulazione  del contratto individuale di lavoro, nella categoria C,
posizione   economica   C1,   area  tecnica,  tecnico-scientifica  ed
elaborazione  dati. All'atto dell'assunzione in servizio il vincitore
del  concorso  e'  tenuto  a  comprovare,  ai  sensi dell'art. 46 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, il possesso dei
requisiti  previsti  per  l'ammissione  all'impiego, come specificati
nell'art. 2   del   presente  bando.  La  dichiarazione  relativa  al
requisito  della  cittadinanza  e  del godimento dei diritti politici
deve  riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di
scadenza  del  bando.  L'amministrazione  provvedera'  ad  effettuare
idonei  controlli  sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive,
ai  sensi  dell'art. 71  del  decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000,  n. 445. Qualora dal controllo dovesse emergere la
non  veridicita'  del  contenuto  della dichiarazione, il dichiarante
decade  dai  benefici  conseguiti  sulla base della dichiarazione non
veritiera,  fermo  restando  quanto previsto dall'art. 76 del decreto
del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia
di norme penali. Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado
di  ricorrere  alla  dichiarazione  sostitutiva  di certificazione, i
certificati  relativi  a stati, fatti o qualita' personali risultanti
da  albi  o  da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica
amministrazione   sono   acquisiti  d'ufficio  da  questo  ateneo  su
indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione
che conserva l'albo o il registro.
    L'idoneita'   fisica   all'impiego  sara'  accertata  dal  medico
competente dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca.
    Il  periodo  di  prova  avra' una durata di tre mesi e non potra'
essere  prorogato  o  rinnovato  alla  scadenza. Decorsa la meta' del
periodo  di  prova,  nel  restante  periodo ciascuna delle parti puo'
recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso
ne'  di  indennita'  sostitutiva  del preavviso fatti salvi i casi di
sospensione previsti dal vigente CCNL del comparto Universita'.
    Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in   servizio  e  gli  viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal  giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
    E'  fatto  obbligo  al vincitore del concorso di permanere presso
l'Universita'  degli  studi  di  Milano  - Bicocca per un periodo non
inferiore a cinque anni.