Art. 7. Graduatoria Espletato il concorso, la commissione formera' la graduatoria di merito dei candidati, secondo l'ordine decrescente del punteggio finale costituito dalla somma dei voti conseguiti nelle prove scritte, nella prova orale e dal punteggio derivante dalla valutazione dei titoli. Dopo aver tenuto conto dei titoli di preferenza o precedenza, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, e successive modificazioni ed integrazioni, la graduatoria sara' approvata con atto del Direttore amministrativo. La graduatoria sara' immediatamente efficace e sara' pubblicata nella medesima data di adozione dell'atto di approvazione, nell'Albo dell'Istituto e nelle sue pagine web. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative. Per la copertura di ulteriori esigenze relative alla stessa categoria e per la medesima professionalita' richiesta, la graduatoria rimarra' efficace per un periodo di ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di approvazione del concorso medesimo.