Art. 7.
                             Graduatoria
    Espletato  il concorso, la commissione formera' la graduatoria di
merito  dei  candidati,  secondo  l'ordine  decrescente del punteggio
finale  costituito  dalla  somma  dei  voti  conseguiti  nelle  prove
scritte,   nella   prova   orale  e  dal  punteggio  derivante  dalla
valutazione dei titoli.
    Dopo  aver tenuto conto dei titoli di preferenza o precedenza, di
cui  all'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
487/1994  e  successive modificazioni ed integrazioni, la graduatoria
sara' approvata con atto del direttore amministrativo.
    La  graduatoria  sara' immediatamente efficace e sara' pubblicata
nella  medesima data di adozione dell'atto di approvazione, nell'albo
dell'istituto e nelle sue pagine web.
    Dalla  data  di pubblicazione decorre il termine per le eventuali
impugnative.
    Per  la  copertura  di  ulteriori  esigenze  relative alla stessa
categoria   e   per   la   medesima  professionalita'  richiesta,  la
graduatoria  rimarra'  efficace  per  un periodo di ventiquattro mesi
dalla data del provvedimento di approvazione del concorso medesimo.