Art. 8.
                             Assunzione
    I  candidati  risultati  vincitori  verranno  invitati,  a  mezzo
telegramma,  a  stipulare  un contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato,   conformemente   a   quanto  previsto  dal  Contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro del Comparto universita' vigente, e
saranno  assunti  in  via provvisoria con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
    Entro  trenta  giorni  dalla  stipula del contratto, i vincitori,
dovranno produrre la documentazione richiesta dall'amministrazione in
base alla normativa vigente in materia.
    I  concorrenti  che  abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire  all'ufficio  di  direzione amministrativa entro il termine
perentorio di 15 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in
cui  hanno  sostenuto  il  colloquio,  i  documenti in carta semplice
attestanti   il   possesso   dei  titoli  di  riserva,  preferenza  e
precedenza.
    Il personale assunto sara' collocato nella categoria C, posizione
economica C1, area amministrativa.
    Al  fine  dell'accertamento  dell'idoneita' fisica all'impiego, i
candidati  vincitori, e comunque coloro chiamati in servizio, saranno
sottoposti   a   visita   medica   da  parte  del  medico  competente
dell'istituto,  a  seguito  della  quale  sara'  rilasciato  relativo
certificato  da cui risulti tale idoneita'. Ai soggetti in situazione
di  handicap,  ai sensi della legge n. 104/1992, saranno applicate le
disposizioni di cui all'art. 22 della legge stessa.
    Il  vincitore  che  senza giustificato motivo non assuma servizio
entro  il  termine  stabilito  decade  dal  diritto  di  stipula  del
contratto   individuale   di   lavoro.  Qualora  il  vincitore  venga
autorizzato  ad  assumere  servizio,  per  giustificati  motivi,  con
ritardo  sul  termine  prefissatogli, gli effetti economici decorrono
dal giorno di presa servizio.
    Il  periodo  di  prova,  il  trattamento  economico, la eventuale
rescissione del contratto, l'orario di lavoro, le ferie e quant'altro
riguarda il rapporto di lavoro sono regolati dal Contratto collettivo
nazionale   di   lavoro  -  Comparto  universita',  oltre  che  dalle
disposizioni di legge vigenti in materia.