Art. 2. Ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, la rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti, devono essere adeguatamente motivate e documentate ed hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del rettore.