Art. 10. Costituzione del rapporto di lavoro La vincita del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione. La costituzione del rapporto di lavoro e' subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale, nel profilo professionale di funzionario per lo sviluppo SW e della rete e per l'analisi statistica, area funzionale C, posizione economica C1, del ruolo unico del personale del Ministero della pubblica istruzione, ai sensi della normativa vigente. I vincitori devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, a norma dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni. Se il vincitore, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.