Art. 10.
                 Costituzione del rapporto di lavoro
    La vincita del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione.
La    costituzione    del   rapporto   di   lavoro   e'   subordinata
all'autorizzazione  all'assunzione  da  parte  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri.
    Il  candidato  dichiarato  vincitore  del  concorso e' invitato a
stipulare  un  contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
finalizzato  all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno
o  parziale, nel profilo professionale di funzionario per lo sviluppo
SW  e  della  rete  e  per  l'analisi  statistica, area funzionale C,
posizione  economica  C1, del ruolo unico del personale del Ministero
della pubblica istruzione, ai sensi della normativa vigente.
    I vincitori devono permanere nella sede di prima destinazione per
un  periodo  non inferiore a cinque anni, a norma dell'art. 35, comma
5-bis,  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni.
    Se  il  vincitore, senza giustificato motivo, non assume servizio
entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.