Art. 2. Riserve di posti Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, cosi' come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, il 30% dei posti messi a concorso e' riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle Forze armate, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonche' agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti del presente bando. I posti riservati, che non dovessero essere coperti per mancanza di aventi titolo, saranno conferiti ai concorrenti che abbiano superato le prove, secondo l'ordine di graduatoria. Coloro che intendano avvalersi della riserva indicata al comma 1 del presente articolo, oppure che abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, debbono farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.