Art. 2.
                          Riserve di posti
    Ai  sensi dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, cosi' come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera c)
del  decreto  legislativo  31 luglio  2003,  n. 236, il 30% dei posti
messi  a concorso e' riservato ai volontari in ferma breve o in ferma
prefissata  di  durata  di  cinque anni delle Forze armate, congedati
senza  demerito  anche  al  termine  o  durante le eventuali rafferme
contratte,  nonche' agli ufficiali di complemento in ferma biennale e
agli  ufficiali  in  ferma  prefissata  che  hanno  completato  senza
demerito  la  ferma  contratta,  ove  in  possesso  dei requisiti del
presente bando.
    I  posti riservati, che non dovessero essere coperti per mancanza
di  aventi  titolo,  saranno  conferiti  ai  concorrenti  che abbiano
superato le prove, secondo l'ordine di graduatoria.
    Coloro  che intendano avvalersi della riserva indicata al comma 1
del presente articolo, oppure che abbiano titoli di preferenza e/o di
precedenza  di  cui  all'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   9 maggio  1994,  n. 487  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  debbono  farne espressa dichiarazione nella domanda di
partecipazione al concorso.