Art. 7. Prova di preselezione Qualora se ne ravvisi la necessita', l'Amministrazione ha facolta' di effettuare una preselezione. In caso di svolgimento della prova preselettiva, viene ammesso alle prove scritte un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso. L'eventuale preselezione viene effettuata mediante una serie di quesiti a risposta multipla, vertenti sulle materie oggetto delle prove scritte e orali. I candidati eventualmente classificatisi col medesimo punteggio dell'ultimo candidato ammissibile vengono tutti ammessi a sostenere le prove scritte. Il punteggio conseguito nella prova di preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.