Art. 7.
                        Prova di preselezione
    Qualora   se  ne  ravvisi  la  necessita',  l'Amministrazione  ha
facolta' di effettuare una preselezione.
    In  caso  di  svolgimento della prova preselettiva, viene ammesso
alle  prove  scritte  un  numero  di  candidati pari a dieci volte il
numero  dei  posti  messi  a concorso. L'eventuale preselezione viene
effettuata  mediante  una  serie  di  quesiti  a  risposta  multipla,
vertenti  sulle  materie  oggetto  delle  prove  scritte  e  orali. I
candidati   eventualmente   classificatisi   col  medesimo  punteggio
dell'ultimo  candidato  ammissibile vengono tutti ammessi a sostenere
le prove scritte.
    Il  punteggio conseguito nella prova di preselezione non concorre
alla formazione del voto finale di merito.