Art. 9.
              Formazione, approvazione e pubblicazione
                della graduatoria generale di merito
    Il  punteggio  finale  e'  dato  dalla somma della media dei voti
conseguiti in ciascuna prova scritta e della votazione conseguita nel
colloquio.  Il  punteggio  ottenuto nell'eventuale prova preselettiva
non ha valore ai fini della votazione complessiva.
    La   graduatoria   di   merito  del  concorso  e'  formata  dalla
commissione  esaminatrice  secondo l'ordine derivante dal voto finale
conseguito da ciascun candidato.
    A parita' di merito, trovano applicazione le vigenti disposizioni
in  materia  di  precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego
nelle amministrazioni statali.
    I  candidati  che  abbiano  superato  il  colloquio  debbono  far
pervenire  al  Ministero della pubblica istruzione - Dipartimento per
la  programmazione  ministeriale, del bilancio, delle risorse umane e
dell'informazione  -  Direzione  generale  per  le  risorse umane del
Ministero,  acquisti e affari generali - Ufficio IV, viale Trastevere
n. 76/A  - 00153 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici
decorrenti  dal  giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il
colloquio,  i  documenti  attestanti  il  possesso  dei  titoli, gia'
indicati  nella  domanda,  di preferenza e precedenza nella nomina, a
pena  di  decadenza  dal  beneficio.  I suddetti titoli sono valutati
esclusivamente  se  gia' dichiarati nella domanda di partecipazione e
purche'  risulti  dai medesimi il possesso dei requisiti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
    Tale   documentazione   non   e'   richiesta   nel  caso  in  cui
l'amministrazione della Pubblica istruzione ne sia gia' in possesso o
ne  possa  disporre richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni,
purche'  nella domanda di ammissione l'interessato abbia indicato con
esattezza,   oltre   al   possesso  del  titolo,  anche  l'ufficio  e
l'amministrazione   presso   cui   la   relativa   documentazione  e'
depositata.
    Il  direttore  generale  per  le  risorse  umane  del  Ministero,
acquisti   e   affari   generali,  riconosciuta  la  regolarita'  del
procedimento   del  concorso,  approva  con  proprio  decreto,  sotto
condizione    dell'accertamento    dei   requisiti   prescritti   per
l'assunzione, la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei
nelle  prove  concorsuali.  Con  lo stesso provvedimento il direttore
generale  dichiara  vincitori  del  concorso  i  candidati  utilmente
collocati  nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di
posti  e,  a  parita'  di  merito,  dei  titoli  di preferenza di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso,  e' pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero della
pubblica  istruzione.  Di  tale  pubblicazione  verra'  data notizia,
mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
    Dalla  data  di  pubblicazione di detto avviso decorre il termine
per le eventuali impugnative.