Art. 3. Ai sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale, decorrono trenta giorni previsti dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modifiche, nella legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione. Roma, 27 novembre 2007 Il rettore: Parlato