Art. 2.
    Ai  sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto del Presidente della
Repubblica  23 marzo  2000,  n. 117,  la  rinuncia  alla  nomina o le
dimissioni  di  un  componente  di  una  commissione giudicatrice per
sopravvenuti  impedimenti,  devono  essere  adeguatamente  motivate e
documentate  ed hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da
parte del rettore.