Art. 3.
    Ai  sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto del Presidente della
Repubblica  23 marzo  2000, n. 117, dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale, decorrono i trenta
giorni previsti dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modifiche, nella legge 21 giugno 1995, n. 236, per la
presentazione  al  rettore,  da  parte  dei  candidati,  di eventuali
istanze  di  ricusazione  dei  commissari.  Decorso  tale  termine e,
comunque,  dopo  l'insediamento  della  commissione, non sono ammesse
istanze di ricusazione.
      Roma, 27 novembre 2007
                                              Il rettore: Parlato