Art. 6.

                           Prove di esame

    1. Le prove di esame consistono:
      a) in una prova scritta su temi attinenti il settore di ricerca
di  cui all'art. 1, comma 1 del presente bando. Il tempo concesso per
la prova scritta sara' stabilito dalla Commissione esaminatrice.
      b) in una prova orale vertente principalmente su temi attinenti
il  settore  di ricerca di cui all'art. 1, comma 1 del presente bando
nella  quale  si  procedera'  anche all'accertamento della conoscenza
della  lingua  inglese.  Per i candidati non Italiani nel corso della
prova  orale  si  procedera'  anche all'accertamento della conoscenza
della  lingua italiana. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova
orale  la  commissione  esaminatrice  formera' l'elenco dei candidati
esaminati,  con  l'indicazione  del  voto  da  ciascuno riportato nel
colloquio. Detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario
della  commissione,  e' affisso presso la sede ove si svolge la prova
orale.
    2.  I  candidati  non  possono introdurre, nella sede della prova
scritta,   carta   da   scrivere,   appunti   manoscritti,   libri  o
pubblicazioni  di  qualunque  specie;  possono  consultare soltanto i
dizionari.  L'uso  di  telefoni  cellulari  e, comunque, ogni tipo di
comunicazione con l'esterno comporta l'esclusione dalla prova.
    3.  La  votazione complessiva risultera' dalla somma dei punteggi
riportati nella valutazione dei titoli e nelle prove di esame.