Art. 6.

                             Graduatoria

    La commissione, al termine della valutazione di cui al precedente
articolo  formula  la graduatoria dei candidati. La graduatoria sara'
effettuata  secondo la data di invio della raccomandata contenente la
domanda di ammissione alla selezione, nell'ambito dello stesso giorno
di invio, precede il candidato di piu' giovane eta'.
    La  graduatoria  e'  approvata  con  provvedimento  del direttore
generale, e' immediatamente efficace.