Art. 6. Graduatoria La commissione, al termine della valutazione di cui al precedente articolo formula la graduatoria dei candidati. La graduatoria sara' effettuata secondo la data di invio della raccomandata contenente la domanda di ammissione alla selezione, nell'ambito dello stesso giorno di invio, precede il candidato di piu' giovane eta'. La graduatoria e' approvata con provvedimento del direttore generale, e' immediatamente efficace.