Art. 2.
    Il  presente  decreto  sara' inviato al Ministero della giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Dalla  data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni,
stabilito  dall'art. 9 del decreto 21 aprile 1995, n. 120, convertito
con  modificazioni  dalla  legge  21  giugno  1995,  n. 236,  per  la
presentazione  al  rettore,  da  parte  dei  candidati,  di eventuali
istanze di ricusazione dei predetti commissari.
    Decorso  tale  termine  e,  comunque,  dopo  l'insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione.
    La commissione si riunira' per la prima volta su convocazione del
rettore.
    Il  presente  decreto  sara'  acquisito  nella raccolta ufficiale
interna di questa Universita'.
      Roma, 28 novembre 2007
                                            Il rettore: Scarcella