Art. 2. Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni, stabilito dall'art. 9 del decreto 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei predetti commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione. La commissione si riunira' per la prima volta su convocazione del rettore. Il presente decreto sara' acquisito nella raccolta ufficiale interna di questa Universita'. Roma, 28 novembre 2007 Il rettore: Scarcella