Art. 10.

        Formazione e approvazione della graduatoria di merito

    Espletate   le  prove  del  concorso,  la  commissione  forma  la
graduatoria generale di merito.
    La  graduatoria verra' formata secondo l'ordine decrescente della
votazione,  costituita  dalla  somma  della media dei voti conseguiti
nelle due prove scritte, della votazione conseguita nella prova orale
e dei titoli.
    Qualora  non  risultino  utilmente collocati nella graduatoria di
merito   candidati  che  abbiano  diritto  alla  riserva  ex  decreto
legislativo n. 215/2001, l'Amministrazione dichiarera' vincitore, nel
limite del posto messo a concorso, il candidato utilmente collocatosi
nella  graduatoria generale di merito, con l'osservanza, a parita' di
punti, delle preferenze previste dal presente articolo.
    La   graduatoria  del  vincitore  sara'  successivamente  affissa
all'Albo   dell'Ufficio   del   personale  tecnico  amministrativo  e
bibliotecario.  Di  tale affissione sara' data comunicazione mediante
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale, dalla cui data decorrono i
termini per eventuali impugnative.
    Ai  sensi dell'art. 15, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 487/1994  la graduatoria dei vincitori rimane efficace
per un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della sopraccitata affissione.
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.