Art. 10. Formazione e approvazione della graduatoria di merito Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito. La graduatoria verra' formata secondo l'ordine decrescente della votazione, costituita dalla somma della media dei voti conseguiti nelle due prove scritte, della votazione conseguita nella prova orale e dei titoli. Qualora non risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito candidati che abbiano diritto alla riserva ex decreto legislativo n. 215/2001, l'Amministrazione dichiarera' vincitore, nel limite del posto messo a concorso, il candidato utilmente collocatosi nella graduatoria generale di merito, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dal presente articolo. La graduatoria del vincitore sara' successivamente affissa all'Albo dell'Ufficio del personale tecnico amministrativo e bibliotecario. Di tale affissione sara' data comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dalla cui data decorrono i termini per eventuali impugnative. Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 la graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sopraccitata affissione. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.