Art. 6.

                     Prove di esame e votazione

    Qualora  il  numero  delle  domande  lo  renda  necessario, sara'
possibile  il  ricorso  a  forme  di preselezione, realizzate tramite
l'ausilio di sistemi automatizzati.
    I  candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dalla
procedura di selezione sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove
di  esame  muniti  della  ricevuta  attestante la presentazione della
domanda  di  partecipazione alla procedura concorsuale nonche' di uno
dei seguenti documenti di riconoscimento:
      a) tessera postale;
      b) porto d'armi;
      c) patente automobilistica;
      d) passaporto;
      e) carta di identita';
      f) tessera  di  riconoscimento  rilasciata  da Enti Pubblici ai
propri dipendenti.
    Le  prove  di  esame consisteranno in due prove scritte ed in una
prova  orale.  La  prova  scritta  verra' individuata nell'ambito dei
seguenti argomenti:
      prima   prova   scritta:   prova   di   carattere  metodologico
sull'insegnamento  della  lingua  relativa  al  posto per il quale il
candidato  intende  concorrere  (inglese  o  tedesco). La prova sara'
svolta in lingua straniera;
      seconda  prova  scritta  a  contenuto teorico pratico: prova di
carattere   applicativo   sull'insegnamento  della  lingua  straniera
relativa  al  posto  per  il  quale  il  candidato intende concorrere
(inglese o tedesco);
      prova  orale: discussione dei titoli presentati dal candidato e
sulle  metodologie  dell'insegnamento  della lingua relativa al posto
per  il  quale  il  candidato  intende  concorrere. La prova sara' in
lingua italiana.
    A ciascuna delle prove d'esame sara' attribuito un punteggio fino
ad un massimo di punti 30/30.
    Saranno   ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  avranno
riportato  un  punteggio  di  almeno  21/30  in  ciascuna delle prove
scritte.  La prova orale si intendera' superata se il candidato avra'
riportato una votazione di almeno 21/30.
    Le   sedute   della   commissione,  durante  lo  svolgimento  del
colloquio,  sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione
giudicatrice   formera'   l'elenco   dei   candidati  esaminati,  con
l'indicazione del voto riportato da ciascuno. L'elenco verra' affisso
all'albo della sede di esame.