Art. 8. Valutazione di titoli La valutazione dei titoli verra' effettuata dopo la prova scritta, previa determinazione dei criteri da parte della commissione giudicatrice e prima di procedere alla correzione stessa degli elaborati. Ai titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente. I titoli valutabili sono i seguenti: - titoli universitari e formazione post-universitaria, fino ad un massimo di 4 punti; - titoli relativi all'esperienza lavorativa connessa al profilo richiesto, fino ad un massimo di 4 punti; - titoli scientifici fino ad un massimo di 2 punti; Alle prove d'esame (prova scritta e colloquio) sara' assegnato un punteggio fino ad un massimo di 70 punti. Per essere utilmente collocati in graduatoria e' necessario che i candidati ottengano nelle prove d'esame almeno un punteggio pari a 45/70.