Art. 8.

                        Valutazione di titoli

    La  valutazione  dei  titoli  verra'  effettuata  dopo  la  prova
scritta, previa determinazione dei criteri da parte della commissione
giudicatrice  e  prima  di  procedere  alla  correzione  stessa degli
elaborati.
    Ai  titoli  non  puo'  essere attribuito un punteggio complessivo
superiore a 10/30 o equivalente.
     I titoli valutabili sono i seguenti:
      -  titoli universitari e formazione post-universitaria, fino ad
un massimo di 4 punti;
      - titoli relativi all'esperienza lavorativa connessa al profilo
richiesto, fino ad un massimo di 4 punti;
      - titoli scientifici fino ad un massimo di 2 punti;
    Alle prove d'esame (prova scritta e colloquio) sara' assegnato un
punteggio  fino  ad  un  massimo  di  70  punti. Per essere utilmente
collocati  in  graduatoria  e'  necessario  che i candidati ottengano
nelle prove d'esame almeno un punteggio pari a 45/70.