Art. 4.
                           Prova selettiva
    Nel  caso  in cui i soggetti aventi i requisiti di servizio siano
stati assunti senza essere stati sottoposti a selezioni pubbliche, si
procedera'  all'espletamento di apposita prova selettiva di cui sara'
data  comunicazione  ai  candidati con un anticipo di almeno quindici
giorni mediante raccomandata a/r.
    Nel  caso in cui non e' necessario ricorrere alla prova selettiva
la   stabilizzazione   del  personale  avverra'  d'ufficio  ai  sensi
dell'art. 5  del  regolamento  per  la  stabilizzazione del personale
precario approvato con deliberazione di G.P. n. 334/2007.