Art. 4. Prova selettiva Nel caso in cui i soggetti aventi i requisiti di servizio siano stati assunti senza essere stati sottoposti a selezioni pubbliche, si procedera' all'espletamento di apposita prova selettiva di cui sara' data comunicazione ai candidati con un anticipo di almeno quindici giorni mediante raccomandata a/r. Nel caso in cui non e' necessario ricorrere alla prova selettiva la stabilizzazione del personale avverra' d'ufficio ai sensi dell'art. 5 del regolamento per la stabilizzazione del personale precario approvato con deliberazione di G.P. n. 334/2007.