Art. 9.
                               Titoli
    Per ciascuna delle selezioni i titoli valutabili sono i seguenti:
      1)  esperienza  qualificata  maturata  presso  enti  pubblici o
soggetti  privati  in  settori simili a quello della professionalita'
ricercata;
      2)  titoli  culturali  di livello universitario, certificazioni
pertinenti alla professionalita' ricercata;
      3)   corsi   di  formazione  pertinenti  alla  professionalita'
ricercata.  A  ciascuna  di  queste  categorie  sara'  attribuito  un
punteggio massimo cosi' come indicato nella tabella dell'allegato 3.
    In  ogni  caso,  ai suddetti titoli sara' attribuito un punteggio
complessivo non superiore a 30 punti.
    Non  saranno  valutati  i  titoli che dovessero pervenire dopo la
data  di  scadenza  del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
    E'  onere  del  candidato  produrre in allegato alla domanda ogni
documentazione ritenuta utile per la valutazione dei titoli.
    I  titoli  potranno  essere presentati in originale, con apposita
certificazione,  oppure  tramite  dichiarazione  sostitutiva  di atto
notorio  o  autocertificazione  (si  rimanda  all'allegato  4) per la
descrizione  dei  casi  e  delle formalita' richieste dalla normativa
vigente.
    I  criteri  generali per la valutazione dei titoli saranno comuni
alle due selezioni. Ciascuna commissione provvedera' alla valutazione
dei  titoli  dei  singoli  concorrenti  dopo le prove scritte e prima
della correzione dei relativi elaborati.
    Ciascuna commissione rendera' noto il risultato della valutazione
dei  titoli  prima  dello  svolgimento  delle  prove  orali, mediante
affissione all'albo della sede d'esame.