Art. 6.
                            Preselezione
    Le prove di esame, qualora il numero di domande di partecipazione
valide  pervenute  sia  superiore a 200, potranno essere precedute da
test   preselettivi,  consistenti  in  domande  a  risposta  multipla
concernenti  le  materie  oggetto  di esame, da risolvere in un tempo
predeterminato.
    Per  poter  essere  ammessi  a  sostenere la prova preselettiva i
candidati   dovranno   essere   muniti   di   idoneo   documento   di
identificazione  valido a norma di legge. L'assenza o il ritiro dalla
preselezione comporta l'esclusione dal concorso.
    Saranno  ammessi  a  sostenere  le  prove del concorso i primi 50
candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di preselezione.
Saranno   altresi'   ammessi   i   candidati  classificati  ex  aequo
nell'ultima posizione.
    La  votazione conseguita nella prova preselettiva non costituisce
punteggio utile.
    Nel  caso si proceda alla suddetta preselezione, tutte le notizie
per  lo  svolgimento  della stessa, saranno pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale  -  4ª  serie  speciale,  «Concorsi  ed  esami» - del primo
martedi'  successivo  al  sessantesimo giorno dalla pubblicazione del
presente Bando.