Art. 6. Preselezione Le prove di esame, qualora il numero di domande di partecipazione valide pervenute sia superiore a 200, potranno essere precedute da test preselettivi, consistenti in domande a risposta multipla concernenti le materie oggetto di esame, da risolvere in un tempo predeterminato. Per poter essere ammessi a sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di identificazione valido a norma di legge. L'assenza o il ritiro dalla preselezione comporta l'esclusione dal concorso. Saranno ammessi a sostenere le prove del concorso i primi 50 candidati utilmente collocati nella graduatoria di preselezione. Saranno altresi' ammessi i candidati classificati ex aequo nell'ultima posizione. La votazione conseguita nella prova preselettiva non costituisce punteggio utile. Nel caso si proceda alla suddetta preselezione, tutte le notizie per lo svolgimento della stessa, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale, «Concorsi ed esami» - del primo martedi' successivo al sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente Bando.