Art. 10. Borse di studio 1. Ai primi candidati posizionatisi in graduatoria e' conferita la borsa di studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili. I rimanenti idonei ammessi su posti senza borsa possono partecipare al corso di dottorato, fino al numero di posti previsti. 2. Ai dottorandi italiani e stranieri, con reddito annuo personale complessivo non superiore a Euro 12.911,42 sara' conferita, ai sensi e con le modalita' della normativa vigente, una borsa di studio il cui importo annuale e' pari a euro 10.561,54 assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata. La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. Le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo. La cadenza del pagamento dei ratei della borsa di studio e' di norma mensile, a decorrere dal mese di novembre di ogni anno. L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50%. Tali periodi non possono complessivamente superare la meta' della durata del corso degli studi (diciotto mesi per i corsi triennali e ventiquattro mesi per i corsi quadriennali). Per periodi di formazione all'estero di durata superiore a sei mesi e' necessario il parere favorevole del collegio dei docenti; per periodi di durata inferiore al semestre e' necessario solo il consenso del coordinatore. 3. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno o frazione di esso, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta. 4. Le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1999.