Art. 10.
                           Borse di studio
    1.  Ai  primi candidati posizionatisi in graduatoria e' conferita
la  borsa  di  studio,  fino  alla  concorrenza  del  numero di borse
disponibili.  I rimanenti idonei ammessi su posti senza borsa possono
partecipare al corso di dottorato, fino al numero di posti previsti.
    2.   Ai  dottorandi  italiani  e  stranieri,  con  reddito  annuo
personale complessivo non superiore a Euro 12.911,42 sara' conferita,
ai  sensi  e  con  le modalita' della normativa vigente, una borsa di
studio il cui importo annuale e' pari a euro 10.561,54 assoggettabile
al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata.
    La  durata  della  borsa  di studio e' pari all'intera durata del
corso.
    Le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo.
    La  cadenza  del  pagamento dei ratei della borsa di studio e' di
norma mensile, a decorrere dal mese di novembre di ogni anno.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50%.
    Tali periodi non possono complessivamente superare la meta' della
durata  del  corso degli studi (diciotto mesi per i corsi triennali e
ventiquattro mesi per i corsi quadriennali).
    Per  periodi  di  formazione all'estero di durata superiore a sei
mesi e' necessario il parere favorevole del collegio dei docenti; per
periodi  di  durata  inferiore  al  semestre  e'  necessario  solo il
consenso del coordinatore.
    3.  Chi  abbia  usufruito  di una borsa di studio per un corso di
dottorato  anche  per  un  solo  anno  o  frazione  di esso, non puo'
chiedere di fruirne una seconda volta.
    4.  Le  borse  di studio sono assegnate secondo l'ordine definito
nella   relativa   graduatoria.   A  parita'  di  merito  prevale  la
valutazione  della  situazione  economica  determinata  ai  sensi del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 30 aprile 1997
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1999.