Art. 11. Obblighi e diritti dei dottorandi 1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti. 2. E' fatto divieto ai dottorandi, nel corso dell'intera durata del dottorato, di contemporanea iscrizione a: corso di diploma, laurea, master universitario, altro dottorato e scuole di specializzazione. Gli iscritti ad una scuola di specializzazione, ad un corso di formazione, ad un master, ammessi al dottorato di ricerca hanno l'obbligo di sospenderne la frequenza fin dall'inizio e per tutta la durata del corso di dottorato. 3. La frequenza del corso di dottorato puo' essere sospesa nei seguenti casi, previa deliberazione del collegio dei docenti: * maternita'; * servizio militare ovvero servizio civile; * grave e documentata malattia. 4. E' prevista l'espulsione dal dottorato di ricerca, con decisione motivata del collegio dei docenti, nei seguenti casi: * giudizio negativo del collegio dei docenti relativamente al conseguimento dei risultati previsti per l'anno di corso frequentato; * attivita' lavorativa svolta dal dottorando senza preventiva autorizzazione del collegio dei docenti: * assenze prolungate ingiustificate. 5. Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato dovranno presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al rettore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero l'esclusione. 6. Il dottorando, che per motivi di lavoro o personali, abbandoni il corso durante l'anno di frequenza, decade dal dottorato e dal diritto di percepire gli ulteriori ratei di borsa. 7. Il dottorando, previa autorizzazione del collegio dei docenti, puo' svolgere attivita' di supporto alla didattica e di ricerca. 8. I dottorandi con borsa di studio possono rinunciare al proseguimento della borsa di studio e chiedere al collegio dei docenti di formulare un programma per proseguire la loro attivita' formativa fino al conseguimento del titolo, anche in un tempo superiore a quello stabilito per i corsi normali, comunque non superiore alla durata fissata nel bando di concorso incrementata di un anno, escluso l'anno di eventuale proroga per la redazione e presentazione della tesi o per l'espletamento dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.