Art. 11.
                  Obblighi e diritti dei dottorandi
    1.  Gli  iscritti  hanno  l'obbligo  di  frequentare  i  corsi di
dottorato  e  di  compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca  nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
    2.  E'  fatto divieto ai dottorandi, nel corso dell'intera durata
del  dottorato,  di  contemporanea  iscrizione  a:  corso di diploma,
laurea,   master   universitario,   altro   dottorato   e  scuole  di
specializzazione.  Gli iscritti ad una scuola di specializzazione, ad
un corso di formazione, ad un master, ammessi al dottorato di ricerca
hanno  l'obbligo  di  sospenderne  la frequenza fin dall'inizio e per
tutta la durata del corso di dottorato.
    3.  La  frequenza  del corso di dottorato puo' essere sospesa nei
seguenti casi, previa deliberazione del collegio dei docenti:
      * maternita';
      * servizio militare ovvero servizio civile;
      * grave e documentata malattia.
    4.  E'  prevista  l'espulsione  dal  dottorato  di  ricerca,  con
decisione motivata del collegio dei docenti, nei seguenti casi:
      * giudizio  negativo  del collegio dei docenti relativamente al
conseguimento dei risultati previsti per l'anno di corso frequentato;
      * attivita'  lavorativa  svolta dal dottorando senza preventiva
autorizzazione del collegio dei docenti:
      * assenze prolungate ingiustificate.
    5.  Alla  fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato
dovranno  presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e
le  ricerche  svolte  al  collegio  dei  docenti,  che  ne curera' la
conservazione   e   che,   previa   valutazione   dell'assiduita'   e
dell'operosita'  dimostrata  dall'iscritto  al  corso,  proporra'  al
rettore   il   proseguimento   del   dottorato   di   ricerca  ovvero
l'esclusione.
    6. Il dottorando, che per motivi di lavoro o personali, abbandoni
il  corso  durante  l'anno  di  frequenza, decade dal dottorato e dal
diritto di percepire gli ulteriori ratei di borsa.
    7. Il dottorando, previa autorizzazione del collegio dei docenti,
puo' svolgere attivita' di supporto alla didattica e di ricerca.
    8.  I  dottorandi  con  borsa  di  studio  possono  rinunciare al
proseguimento  della  borsa  di  studio  e  chiedere  al collegio dei
docenti  di  formulare  un programma per proseguire la loro attivita'
formativa  fino  al  conseguimento  del  titolo,  anche  in  un tempo
superiore  a  quello  stabilito  per  i  corsi  normali, comunque non
superiore  alla  durata fissata nel bando di concorso incrementata di
un  anno,  escluso  l'anno  di  eventuale  proroga per la redazione e
presentazione  della  tesi o per l'espletamento dell'esame finale per
il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.