Art. 2. Requisiti per l'accesso ai corsi 1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione al corso di dottorato di ricerca di cui al precedente art. 1, senza limiti di eta' e di cittadinanza, in godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza, coloro che siano in possesso di diploma di laurea conseguito prima del riordinamento didattico di cui al decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, oppure di laurea Magistrale in seguito al riordinamento didattico di cui al decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 ovvero titolo equipollente conseguito presso universita' straniere. Non possono presentare domanda di partecipazione coloro i quali siano in possesso di laurea triennale. 2. I cittadini stranieri in possesso di titolo che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno nella domanda di partecipazione al concorso fare espressa richiesta al collegio dei docenti di equipollenza alla laurea del titolo di studio presentato (unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato quale intendono concorrere) e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire tale dichiarazione. Tutti i documenti presentati dovranno essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane del paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane. 3. Valgono le stesse disposizioni di cui al precedente comma 2 per i cittadini italiani in possesso di una laurea conseguita all'estero, che non sia gia' stata dichiarata equipollente ad una laurea italiana. 4. Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea entro la data di svolgimento della prova di ammissione. In tal caso, l'ammissione verra' disposta «con riserva» ed il candidato sara' tenuto a presentare, pena decadenza, autocertificazione del conseguito diploma di laurea, almeno cinque giorni prima della data fissata per la prova di ammissione. 5. Coloro i quali siano gia' in possesso di un titolo di dottore di ricerca possono partecipare agli esami di ammissione ad un corso di dottorato diverso da quello posseduto, senza poter comunque usufruire di posti coperti da borsa di studio.