Art. 4.
                         Dipendente pubblico
    Ai  sensi  dell'art. 52,  comma  57 della legge 21 dicembre 2001,
n. 448,  in caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza
borsa  di studio, o di rinuncia a questa, il dipendente pubblico puo'
porsi   in   aspettativa   conservando   il   trattamento  economico,
previdenziale    e    di    quiescenza    in   godimento   da   parte
dell'amministrazione  pubblica  presso  la  quale  e'  instaurato  il
rapporto  di  lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca,  il  rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi
per  volonta'  del dipendente nei due anni immediatamente successivi,
e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.