Art. 8.
                         Ammissione al corso
    1.  I  candidati  saranno ammessi al corso secondo l'ordine della
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso.
    In  caso  di  rinuncia  prima  dell'inizio del corso da parte dei
candidati  dichiarati vincitori, da comunicare all'ufficio competente
entro  cinque  giorni dalla ricezione del decreto di nomina, subentra
altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
    A  corsi  iniziati  non  e'  possibile,  in  caso di rinuncia dei
dottorandi regolarmente iscritti ai corsi, procedere a surroga.
    2.   Nel   caso  di  partecipazione  a  piu'  corsi  e  di  utile
collocazione  in  piu'  graduatorie,  il  candidato dovra' esercitare
opzione per un solo corso di dottorato.
    3. I titolari di assegno di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso,  non  hanno diritto a fruire della borsa di studio anche se
il  corso  di  dottorato  prosegue  oltre  il  periodo  di  godimento
dell'assegno  di  ricerca.  I  titolari  di  assegno  di ricerca sono
ammessi  in  soprannumero  al corso di dottorato, con le modalita' di
cui all'art. 3 e al punto 4 dell'art. 8 del presente bando.
    4.  Il  dipendente  pubblico ammesso al dottorato di ricerca puo'
porsi,  fin dall'inizio e per tutta la durata del corso di dottorato,
in aspettativa per motivi di studio.
    5.  Il possessore di altro titolo di dottore di ricerca, nel caso
sia vincitore, non ha diritto a fruire della borsa di studio.
    6. Gli iscritti ad una scuola di specializzazione, ad un corso di
formazione,  ad  un  master,  ammessi  al  dottorato di ricerca hanno
l'obbligo  di sospendere la frequenza fina dall'inizio e per tutta la
durata del corso di dottorato.