Art. 8. Ammissione al corso 1. I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia prima dell'inizio del corso da parte dei candidati dichiarati vincitori, da comunicare all'ufficio competente entro cinque giorni dalla ricezione del decreto di nomina, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. A corsi iniziati non e' possibile, in caso di rinuncia dei dottorandi regolarmente iscritti ai corsi, procedere a surroga. 2. Nel caso di partecipazione a piu' corsi e di utile collocazione in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. 3. I titolari di assegno di ricerca, nel caso siano vincitori del concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio anche se il corso di dottorato prosegue oltre il periodo di godimento dell'assegno di ricerca. I titolari di assegno di ricerca sono ammessi in soprannumero al corso di dottorato, con le modalita' di cui all'art. 3 e al punto 4 dell'art. 8 del presente bando. 4. Il dipendente pubblico ammesso al dottorato di ricerca puo' porsi, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso di dottorato, in aspettativa per motivi di studio. 5. Il possessore di altro titolo di dottore di ricerca, nel caso sia vincitore, non ha diritto a fruire della borsa di studio. 6. Gli iscritti ad una scuola di specializzazione, ad un corso di formazione, ad un master, ammessi al dottorato di ricerca hanno l'obbligo di sospendere la frequenza fina dall'inizio e per tutta la durata del corso di dottorato.