Art. 9. Iscrizione Ad avvenuta approvazione degli atti del concorso, i vincitori sono d'ufficio iscritti al corso. Gli studenti vincitori sia di borsa di studio che senza borsa di studio, sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione. I vincitori dovranno presentare all'ufficio dottorato di ricerca dell'Universita' della Calabria, entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione degli atti, consultabile sull'apposito sito internet dell'area ricerca scientifica - ufficio dottorato, i seguenti documenti: a) una fotocopia del documento di identita' (in carta libera) debitamente firmata; b) autocertificazione del diploma di scuola secondaria superiore per i cittadini italiani, mentre per cittadini stranieri, autocertificazione del diploma che ha consentito loro l'ammissione all'universita', debitamente tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di laurea nelle universita' italiane; c) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio di dottorato; d) copia del versamento della tassa regionale per il diritto allo studio di euro 86,00 c/c n. 13790878 intestato a Universita' della Calabria - Centro residenziale C.da Arcavacata - 87036 Rende (Cosenza); e) tassa di assicurazione contro gli infortuni di euro 4,40 c/c n. 260893 intestato a Universita' della Calabria - Esattoria tasse universitarie C.da Arcavacata - 87036 Rende (Cosenza). I bollettini di cui ai punti «d» ed «e» devono essere ritirati presso l'Ufficio dottorato di ricerca dell'Universita' della Calabria. I cittadini stranieri devono, inoltre, autocertificare i seguenti requisiti: 1) godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della repubblica. Ulteriore documentazione comprovante la situazione economica del candidato potra' essere richiesta qualora si verifichino le condizioni di cui al successivo punto 4 dell'articolo 10. Eventuali atti e documenti redatti in lingua straniera, devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello stato stesso. Gli iscritti ad una scuola di specializzazione, ad un corso di formazione, ad un master, ammessi al dottorato di ricerca hanno l'obbligo di sospenderne la frequenza fin dall'inzio e per tutta la durata del corso di dottorato.