Art. 3.
                   Titolari di assegni di ricerca
      1.  Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione  alla  Scuola  di Dottorato di cui al precedente art. 1, i
cittadini stranieri comunitari e non comunitari, senza limiti di eta'
i  quali,  ai  sensi  dell'art. 51,  comma  6  della  legge  449  del
27 dicembre  1997,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, che
siano  titolari  di  contratto  di  assegno  per la collaborazione ad
attivita'  di  ricerca  con  scadenza  oltre i termini fissati per la
presentazione della domanda di partecipazione all'ammissione al corso
di dottorato di cui al presente bando.
      2.  I  titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori
del  concorso,  non  hanno  diritto  a  fruire della borsa di studio,
neppure  nel caso in cui il corso di studio prosegua oltre il periodo
di godimento dell'assegno di ricerca.