Art. 5. Prove di ammissione alla scuola L'esame di ammissione al dottorato consiste nella valutazione del curriculum vitae, del progetto di ricerca e dei titoli presentati dai candidati (Graduate Record Examination). In base all'esito della valutazione, la commissione di ammissione ha facolta' di effettuare una eventuale prova orale, anche per via telematica. Per esigenze connesse all'organizzazione del lavoro ed in ossequio ai principi di tempestivita', efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, questa amministrazione, ai fini di eventuali esclusioni, si riserva la facolta' di controllare solo le istanze di partecipazione di coloro che avranno sostenuto e superato le due prove.