Art. 5.
                   Prove di ammissione alla scuola
    L'esame di ammissione al dottorato consiste nella valutazione del
curriculum vitae, del progetto di ricerca e dei titoli presentati dai
candidati  (Graduate  Record Examination).  In  base  all'esito della
valutazione,  la  commissione di ammissione ha facolta' di effettuare
una eventuale prova orale, anche per via telematica.
    Per   esigenze  connesse  all'organizzazione  del  lavoro  ed  in
ossequio  ai  principi  di  tempestivita',  efficacia,  efficienza ed
economicita'  dell'azione  amministrativa, questa amministrazione, ai
fini  di  eventuali esclusioni, si riserva la facolta' di controllare
solo  le  istanze di partecipazione di coloro che avranno sostenuto e
superato le due prove.