Art. 2.
    Dalla  data  di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana - 4ยช serie speciale- decorre il
termine  di  trenta  giorni,  previsto  dall'art. 9, decreto-legge 21
aprile  1995,  ,  120,  convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno  1995,  n.  236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
    Decorso  tale  termine  e,  comunque,  dopo  l'insediamento delle
commissioni non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
      Roma, 11 dicembre 2007
                             Il rettore
                Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto