Art. 4.
                      Commissione esaminatrice
    La  commissione  esaminatrice,  nominata  dal  direttore generale
dell'E.N.S.E.,  e'  composta  da  un  dirigente  amministrativo,  con
funzioni  di  Presidente, e da due esperti nelle tematiche sementiere
con  particolare  riguardo  alla  innovazione normativa anche in sede
internazionale,  nonche'  agli  sviluppi  delle metodiche analitiche,
anche  nel  settore  fitopatologico  e  biotecnologico, connesse alla
ricerca  in  campo  sementiero svolta nei laboratori di analisi delle
sementi,  nonche'  da  un  dipendente  dell'E.N.S.E.  di  profilo non
inferiore a funzionario, con compiti di segretario.
    Ai  sensi  dell'articolo  9  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487,  almeno  un terzo dei componenti
della commissione e' costituito da donne.
    Non   possono   farne   parte   i   componenti   del   organi  di
amministrazione e i membri designati dalle organizzazioni sindacali o
dalle associazioni professionali.
    La  commissione  esaminatrice,  prima  di procedere all'esame dei
titoli  dei candidati, e' tenuta a stabilire i criteri di valutazione
ai  fini  dell'accertamento  del  merito scientifico e/o tecnologico,
formalizzandoli nel relativo verbale.