Art. 4. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice, nominata dal direttore generale dell'E.N.S.E., e' composta da un dirigente amministrativo, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle tematiche sementiere con particolare riguardo alla innovazione normativa anche in sede internazionale, nonche' agli sviluppi delle metodiche analitiche, anche nel settore fitopatologico e biotecnologico, connesse alla ricerca in campo sementiero svolta nei laboratori di analisi delle sementi, nonche' da un dipendente dell'E.N.S.E. di profilo non inferiore a funzionario, con compiti di segretario. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, almeno un terzo dei componenti della commissione e' costituito da donne. Non possono farne parte i componenti del organi di amministrazione e i membri designati dalle organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. La commissione esaminatrice, prima di procedere all'esame dei titoli dei candidati, e' tenuta a stabilire i criteri di valutazione ai fini dell'accertamento del merito scientifico e/o tecnologico, formalizzandoli nel relativo verbale.