Art. 11. Diritti e obblighi dei dottorandi I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti. Gli iscritti possono essere impegnati in attivita' didattiche sussidiarie o integrative approvate dal collegio dei docenti secondo quanto previsto dal regolamento del dottorato di ricerca presso l'Universita' di Verona. Nel caso di impedimenti giustificati che non consentano l'effettiva frequenza (malattia, maternita' e puerperio, servizio di leva o ulteriori gravi e documentati motivi), il dottorando puo' richiedere la sospensione della frequenza ai corsi, con conseguente interruzione dell'erogazione della borsa e prolungamento del periodo di formazione. Sulla sospensione si pronuncera' caso per caso il Collegio dei docenti. Gli iscritti ai corsi di dottorato possono espletare attivita' lavorative esterne, o proseguire l'attivita' lavorativa in essere al momento dell'iscrizione al corso di dottorato, purche' questa non comprometta la partecipazione alle attivita' complessive dei corsi di dottorato, previa autorizzazione del collegio dei docenti. Ai sensi della legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 57, il pubblico dipendente, ammesso ai corsi di dottorato di ricerca che non goda di alcuna borsa di studio e posto in aspettativa, conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro.