Art. 11.

                  Diritti e obblighi dei dottorandi

    I  dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e  di  compiere  continuativamente  attivita'  di studio e di ricerca
nell'ambito   delle  strutture  destinate  a  tal  fine,  secondo  le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
    Gli  iscritti  possono  essere  impegnati in attivita' didattiche
sussidiarie  o integrative approvate dal collegio dei docenti secondo
quanto  previsto  dal  regolamento  del  dottorato  di ricerca presso
l'Universita' di Verona.
    Nel   caso   di   impedimenti  giustificati  che  non  consentano
l'effettiva  frequenza (malattia, maternita' e puerperio, servizio di
leva  o  ulteriori  gravi  e  documentati motivi), il dottorando puo'
richiedere  la  sospensione della frequenza ai corsi, con conseguente
interruzione  dell'erogazione della borsa e prolungamento del periodo
di  formazione.  Sulla  sospensione  si  pronuncera' caso per caso il
Collegio dei docenti.
    Gli  iscritti  ai  corsi di dottorato possono espletare attivita'
lavorative  esterne, o proseguire l'attivita' lavorativa in essere al
momento  dell'iscrizione  al  corso  di dottorato, purche' questa non
comprometta la partecipazione alle attivita' complessive dei corsi di
dottorato, previa autorizzazione del collegio dei docenti.
    Ai sensi della legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 57,
il  pubblico dipendente, ammesso ai corsi di dottorato di ricerca che
non  goda  di alcuna borsa di studio e posto in aspettativa, conserva
il  trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento
da  parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato
il rapporto di lavoro.