Art. 12. Conseguimento del titolo Il titolo di dottore di ricerca e' conferito, a conclusione del corso, dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. Tale esame si svolge sulla base di un colloquio con il candidato, avente per tema la tesi finale previamente esaminata e valutata dalla commissione giudicatrice. La commissione giudicatrice sara' formata e nominata in conformita' a quanto previsto dal regolamento di Ateneo dei dottorati di ricerca.