Art. 7.

                         Ammissione ai corsi

    I  candidati  saranno ammessi secondo l'ordine della graduatoria,
fino  alla  concorrenza  dei  posti disponibili. In caso di eventuali
rinunce,  entro tre mesi dall'inizio del corso, da parte degli aventi
diritto  subentrera'  il  candidato che segue in graduatoria, secondo
l'ordine  della  stessa.  Il  Collegio  dei  docenti puo' determinare
l'ammissione  in  soprannumero,  senza  borsa di studio, di candidati
stranieri  e/o  residenti  all'estero, qualora risultati idonei nella
graduatoria  di  merito, in numero non superiore alla meta' dei posti
istituiti.
    Potranno  essere  riservati  a  studenti  stranieri e/o residenti
all'estero  posti coperti da borsa di studio nell'ambito di programmi
di  internazionalizzazione  o di accordi di cooperazione sostenuti da
Ministeri ed Istituzioni italiane o straniere.
    I  candidati,  gia'  titolari  di  assegni  di ricerca, che nella
graduatoria di merito risultino vincitori con borsa potranno:
      mantenere   l'assegno   di  ricerca  e  rinunciare  alla  borsa
triennale di dottorato;
      rinunciare all'assegno e chiedere l'iscrizione con borsa.
    In entrambi i casi l'opzione e' irrevocabile.
    I  candidati,  gia'  titolari  di  assegni  di ricerca, che nella
graduatoria  di  merito  risultino  idonei  potranno iscriversi senza
borsa,  in soprannumero, al relativo Corso di dottorato previo parere
del  Collegio  dei  docenti.  Gli  stessi  continueranno  a percepire
l'assegno sino alla naturale scadenza, salvo rinnovo; l'iscrizione al
Corso  di  dottorato  non  da'  diritto  all'erogazione  di ulteriori
finanziamenti da parte dell'Ateneo.