Art. 7. Ammissione ai corsi I candidati saranno ammessi secondo l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza dei posti disponibili. In caso di eventuali rinunce, entro tre mesi dall'inizio del corso, da parte degli aventi diritto subentrera' il candidato che segue in graduatoria, secondo l'ordine della stessa. Il Collegio dei docenti puo' determinare l'ammissione in soprannumero, senza borsa di studio, di candidati stranieri e/o residenti all'estero, qualora risultati idonei nella graduatoria di merito, in numero non superiore alla meta' dei posti istituiti. Potranno essere riservati a studenti stranieri e/o residenti all'estero posti coperti da borsa di studio nell'ambito di programmi di internazionalizzazione o di accordi di cooperazione sostenuti da Ministeri ed Istituzioni italiane o straniere. I candidati, gia' titolari di assegni di ricerca, che nella graduatoria di merito risultino vincitori con borsa potranno: mantenere l'assegno di ricerca e rinunciare alla borsa triennale di dottorato; rinunciare all'assegno e chiedere l'iscrizione con borsa. In entrambi i casi l'opzione e' irrevocabile. I candidati, gia' titolari di assegni di ricerca, che nella graduatoria di merito risultino idonei potranno iscriversi senza borsa, in soprannumero, al relativo Corso di dottorato previo parere del Collegio dei docenti. Gli stessi continueranno a percepire l'assegno sino alla naturale scadenza, salvo rinnovo; l'iscrizione al Corso di dottorato non da' diritto all'erogazione di ulteriori finanziamenti da parte dell'Ateneo.