Art. 8. Domanda di iscrizione I concorrenti risultati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire la propria domanda di iscrizione (disponibile sul sito internet www.univr.it (Ricerca - Scuole e Corsi di Dottorato - il Dottorato di Ricerca presso l'Ateneo di Verona), Al Rettore dell'Universita' degli Studi di Verona, via dell'Artigliere n. 8 - 37129 Verona (Italia), entro il termine perentorio di dieci giorni, pena la decadenza, dalla pubblicazione delle graduatorie finali di ammissione all'Albo ufficiale dell'Ateneo, corredata dalla ricevuta attestante l'avvenuto versamento delle tasse e dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di cui all'art. 11 del presente Bando e dal modello DAF. La mancata iscrizione entro i termini stabiliti sara' considerata rinuncia al posto che verra' assegnato al candidato che segue in graduatoria, secondo l'ordine della stessa. La comunicazione, al candidato successivo, verra' inviata a mezzo telegramma postale. Entro i tre giorni successivi al ricevimento dello stesso, il candidato dovra' iscriversi presentando la documentazione prevista. La domanda di iscrizione dovra' contenere le seguenti dichiarazioni: a) di non essere iscritto/a ed impegnarsi a non iscriversi ad altro Corso di dottorato per tutta la durata del Corso suindicato; b) di non essere iscritto/a contemporaneamente ad un'altra Universita' italiana o estera o a questa assimilabile o a un altro corso di studio di questa Universita' o ad una delle Scuole superiori per interpreti e traduttori (ora denominate Scuole superiori per mediatori linguistici) riconosciute ai sensi del decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, o infine ad un Istituto dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (Accademie e Conservatori di musica) e, in caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne o interromperne la frequenza prima dell'inizio del Corso di dottorato; c) di non essere iscritto ad una Scuola di specializzazione ovvero di essere iscritto ad una Scuola di specializzazione ma di sospenderne o interromperne la frequenza prima dell'inizio dei corsi di Dottorato di ricerca, ad eccezione degli iscritti alle Scuole mediche disciplinate dal decreto legislativo n. 257/1991 e n. 368/1999 per i quali la frequenza non puo' essere ne' sospesa ne' interrotta; d) di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di studio per un Corso di dottorato; e) di impegnarsi a richiedere al Collegio dei docenti del proprio Corso di dottorato l'autorizzazione per l'eventuale svolgimento di attivita' lavorative esterne o per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa in essere al momento dell'iscrizione al dottorato; f) di non cumulare la borsa di dottorato con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca; g) di aprire una posizione Inps, ai fini del versamento dei contributi. Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), il candidato decade automaticamente d'ufficio dall'eventuale iscrizione. L'Amministrazione universitaria provvedera' al recupero degli eventuali benefici concessi (quali borsa di studio, riduzione contribuzione studentesca) e non procedera' ad alcun tipo di rimborso delle tasse versate. La dichiarazione mendace comportera' infine l'esposizione all'azione di risarcimento danni da parte dei controinteressati.