Art. 8.

                        Domanda di iscrizione

    I   concorrenti   risultati   vincitori   del  concorso  dovranno
presentare   o   far  pervenire  la  propria  domanda  di  iscrizione
(disponibile sul sito internet www.univr.it (Ricerca - Scuole e Corsi
di Dottorato - il Dottorato di Ricerca presso l'Ateneo di Verona), Al
Rettore  dell'Universita'  degli Studi di Verona, via dell'Artigliere
n. 8  -  37129  Verona (Italia), entro il termine perentorio di dieci
giorni,  pena  la  decadenza,  dalla  pubblicazione delle graduatorie
finali  di ammissione all'Albo ufficiale dell'Ateneo, corredata dalla
ricevuta   attestante   l'avvenuto   versamento  delle  tasse  e  dei
contributi  per  l'accesso e la frequenza ai corsi di cui all'art. 11
del presente Bando e dal modello DAF.
    La mancata iscrizione entro i termini stabiliti sara' considerata
rinuncia  al  posto  che  verra'  assegnato al candidato che segue in
graduatoria,  secondo  l'ordine  della  stessa.  La comunicazione, al
candidato  successivo,  verra'  inviata  a  mezzo telegramma postale.
Entro  i  tre  giorni  successivi  al  ricevimento  dello  stesso, il
candidato dovra' iscriversi presentando la documentazione prevista.
    La   domanda   di   iscrizione   dovra'   contenere  le  seguenti
dichiarazioni:
      a) di  non  essere iscritto/a ed impegnarsi a non iscriversi ad
altro Corso di dottorato per tutta la durata del Corso suindicato;
      b) di  non  essere  iscritto/a  contemporaneamente  ad un'altra
Universita'  italiana  o  estera o a questa assimilabile o a un altro
corso di studio di questa Universita' o ad una delle Scuole superiori
per  interpreti  e  traduttori  (ora  denominate Scuole superiori per
mediatori linguistici) riconosciute ai sensi del decreto ministeriale
10 gennaio  2002, n. 38, o infine ad un Istituto dell'Alta Formazione
Artistica  e Musicale (Accademie e Conservatori di musica) e, in caso
affermativo, di impegnarsi a sospenderne o interromperne la frequenza
prima dell'inizio del Corso di dottorato;
      c) di  non  essere  iscritto  ad una Scuola di specializzazione
ovvero  di  essere  iscritto  ad una Scuola di specializzazione ma di
sospenderne  o interromperne la frequenza prima dell'inizio dei corsi
di  Dottorato  di  ricerca,  ad  eccezione degli iscritti alle Scuole
mediche   disciplinate   dal   decreto   legislativo   n. 257/1991  e
n. 368/1999  per i quali la frequenza non puo' essere ne' sospesa ne'
interrotta;
      d) di  non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio per un Corso di dottorato;
      e) di  impegnarsi  a  richiedere  al  Collegio  dei docenti del
proprio   Corso   di   dottorato   l'autorizzazione  per  l'eventuale
svolgimento  di  attivita'  lavorative  esterne o per la prosecuzione
dell'attivita'  lavorativa  in  essere  al momento dell'iscrizione al
dottorato;
      f) di  non  cumulare  la  borsa di dottorato con altra borsa di
studio  a  qualsiasi titolo conferita ad eccezione di quelle concesse
da   istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca;
      g) di  aprire  una  posizione  Inps, ai fini del versamento dei
contributi.
    Nel   caso  in  cui  dalla  documentazione  presentata  risultino
dichiarazioni  false  o  mendaci, ferme restando le sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (articoli 75 e 76
del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  n. 445/2000),  il
candidato decade automaticamente d'ufficio dall'eventuale iscrizione.
L'Amministrazione   universitaria   provvedera'   al  recupero  degli
eventuali   benefici  concessi  (quali  borsa  di  studio,  riduzione
contribuzione studentesca) e non procedera' ad alcun tipo di rimborso
delle  tasse  versate.  La  dichiarazione  mendace comportera' infine
l'esposizione   all'azione   di   risarcimento  danni  da  parte  dei
controinteressati.