Art. 9.

                           Borse di studio

    L'importo  della  borsa di studio e' pari ad Euro 10.561,54 annui
al  lordo  degli  oneri  previdenziali  e sara' adeguata agli aumenti
previsti  dalle  disposizioni  di legge. La borsa di studio e' esente
dal  pagamento  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE -
Imposta sul reddito).
    La  durata  della  borsa  di studio e' pari all'intera durata del
corso  di  dottorato  e  le  rate sono erogate con cadenza bimestrale
posticipata.  L'importo  della  borsa  di  dottorato  e'  elevato del
cinquanta  per  cento in proporzione ed in relazione agli autorizzati
periodi di permanenza all'estero. In caso di sospensione o esclusione
dal  dottorato,  la  borsa di studio e' corrisposta in proporzione ai
periodi di frequenza.
    Le  borse  di  studio vengono assegnate secondo l'ordine definito
nelle rispettive graduatorie di merito. A parita' di merito prevarra'
la valutazione della situazione economica, determinata ai sensi della
normativa  vigente  statale  e  regionale  in materia di diritto allo
studio.
    Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di  finanziamenti di soggetti pubblici e privati, fino alla copertura
dei posti messi a concorso.
    Le  borse di studio finanziate da enti esterni verranno assegnate
subordinatamente   al   buon  fine  dell'atto  convenzionale  che  ne
regolamenta il finanziamento.
    Le  borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a
qualsiasi  titolo  conferite,  eccetto quelle concesse da istituzioni
nazionali  o  straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti.