Art. 9. Borse di studio L'importo della borsa di studio e' pari ad Euro 10.561,54 annui al lordo degli oneri previdenziali e sara' adeguata agli aumenti previsti dalle disposizioni di legge. La borsa di studio e' esente dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE - Imposta sul reddito). La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso di dottorato e le rate sono erogate con cadenza bimestrale posticipata. L'importo della borsa di dottorato e' elevato del cinquanta per cento in proporzione ed in relazione agli autorizzati periodi di permanenza all'estero. In caso di sospensione o esclusione dal dottorato, la borsa di studio e' corrisposta in proporzione ai periodi di frequenza. Le borse di studio vengono assegnate secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito. A parita' di merito prevarra' la valutazione della situazione economica, determinata ai sensi della normativa vigente statale e regionale in materia di diritto allo studio. Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito di finanziamenti di soggetti pubblici e privati, fino alla copertura dei posti messi a concorso. Le borse di studio finanziate da enti esterni verranno assegnate subordinatamente al buon fine dell'atto convenzionale che ne regolamenta il finanziamento. Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, eccetto quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti.