Art. 10. Graduatoria di merito e vincitori del concorso La votazione complessiva di ciascun candidato e' determinata dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e dei voti riportati nelle prove di esame. Sono dichiarati vincitori dapprima il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito secondo l'ordine della medesima e successivamente, nel limite del posto messo a riserva, il primo tra i candidati riservatari dichiarati idonei. La graduatoria di merito del concorso e' formata sulla base dei punteggi complessivi conseguiti da ciascun candidato, tenuto conto dei titoli di preferenza. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori di concorso, approvata dall'Autorita', con riserva di accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego, rimane efficace per la durata di un biennio e potra' essere utilizzata per la copertura di eventuali, ulteriori disponibilita' che dovessero manifestarsi.