Art. 10.
           Graduatoria di merito e vincitori del concorso
    La  votazione  complessiva  di  ciascun  candidato e' determinata
dalla  somma  dei  punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e
dei voti riportati nelle prove di esame.
    Sono   dichiarati   vincitori  dapprima  il  candidato  utilmente
collocato nella graduatoria di merito secondo l'ordine della medesima
e successivamente, nel limite del posto messo a riserva, il primo tra
i candidati riservatari dichiarati idonei.
    La  graduatoria  di merito del concorso e' formata sulla base dei
punteggi  complessivi  conseguiti  da ciascun candidato, tenuto conto
dei titoli di preferenza.
    La  graduatoria  di  merito, unitamente a quella dei vincitori di
concorso,  approvata  dall'Autorita', con riserva di accertamento dei
requisiti per l'assunzione all'impiego, rimane efficace per la durata
di  un  biennio  e  potra'  essere  utilizzata  per  la  copertura di
eventuali, ulteriori disponibilita' che dovessero manifestarsi.