Art. 6.
                       Valutazione dei titoli
    Le  categorie  di titoli valutabili e i relativi punteggi massimi
attribuibili sono i seguenti:
      a) periodi   di  servizio  o  di  attivita',  dopo  la  laurea,
eccedenti  quelli minimi previsti per l'ammissione al concorso, nelle
attivita' di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 2.
    Al fine del calcolo complessivo, i diversi periodi di svolgimento
delle predette attivita' possono essere cumulati;
                                                         punti 10
      b) ogni  altro titolo accademico, professionale, di studio o di
ricerca  attinente alla posizione da occupare (diverso da quello gia'
considerato alla lettera a):
        -  diploma  di  dottorato  di  ricerca  o  titolo equivalente
ottenuto anche presso universita' straniere;
        -    specializzazioni   conseguite   a   seguito   di   corsi
post-lauream, della durata di almeno un biennio, presso universita' o
istituti di istruzione universitaria italiani o esteri;
        - ulteriori diplomi di laurea;
        -   vincita   di  concorsi  per  la  carriera  direttiva,  in
istituzioni   la   cui   attivita'  riguardi  i  campi  di  interesse
dell'Autorita';
        - abilitazioni professionali;
        - iscrizione ad un ordine professionale;
        -  conseguimento  di  un  master  di durata almeno semestrale
presso qualificati istituti o associazioni italiani o esteri;
        -  voto  di  laurea  superiore  a  quello  richiesto  ai fini
dell'ammissione al concorso;
        - lode conseguita in sede di esame di laurea;
        -  ogni  altro  significativo titolo o esperienza di studio e
ricerca  della  stessa  categoria che abbia interesse per l'attivita'
istituzionale dell'Autorita';
        -  conoscenza  approfondita di lingue straniere diverse dalla
lingua inglese;
                                                         punti 10
      c) pubblicazioni a stampa a carattere scientifico nelle materie
per  le quali si concorre. Saranno oggetto di valutazione soltanto le
pubblicazioni  a  stampa;  non saranno presi in considerazione lavori
ciclostilati,  dattilografati  e  manoscritti.  I  lavori in corso di
stampa  saranno  presi  in considerazione soltanto se accompagnati da
una  dichiarazione  dell'editore  che  sono  stati  accettati  per la
pubblicazione;
                                                          punti 5
    I  titoli  e  le pubblicazioni devono essere prodotti in un unico
esemplare  originale  o  in  copia autenticata mediante dichiarazione
sostitutiva  di  atto  di  notorieta' presentata separatamente ovvero
apposta  in  calce  alla copia stessa. Alle dichiarazioni sostitutive
eventualmente  prodotte  dovra'  essere  allegata  la fotocopia di un
documento di riconoscimento.
    Per  motivi  organizzativi  non  e'  possibile  far riferimento a
titoli   gia'   esibiti  all'Autorita'  o  ad  altra  amministrazione
pubblica.
    I  titoli eventualmente spediti a parte, a mezzo di raccomandata,
saranno  presi  in  considerazione solo se inoltrati entro il termine
utile per la presentazione delle domande.