Art. 2.

                  Requisiti specifici di ammissione

      a) Diploma di laurea in medicina e chirurgia;
      b) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici;
      c) anzianita'  di  servizio  di sette anni, di cui cinque nella
disciplina    di    psichiatria    o   disciplina   equipollente,   e
specializzazione   nella   disciplina  di  psichiatria  o  disciplina
equipollente, ovvero anzianita' di dieci anni nella disciplina;
      d) curriculum    professionale    concernente    le   attivita'
professionali,  di  studio,  direzionali-organizzative,  in  cui  sia
documentata una specifica attivita' professionale.
    Si    prescinde   dal   requisito   della   specifica   attivita'
professionale   fino   all'emanazione   dei   provvedimenti   di  cui
all'art. 6,  comma  1,  del  decreto  del Presidente della Repubblica
n. 484/1997;
      e) attestato di formazione manageriale.
    Il  candidato  cui  sara' conferito l'incarico di direttore della
struttura  complessa  avra'  l'obbligo  di  acquisire  l'attestato di
formazione  manageriale  di  cui  all'art. 5, comma 1, lettera d) del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 484/1997 entro un anno
dall'inizio   dell'incarico   in   attuazione   di   quanto  previsto
dall'art. 165,  comma  8  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1993,
n. 502  cosi'  come  modificato  dall'art. 13 del decreto legislativo
n. 229/1999.  Il  mancato  superamento  del  1°  corso attivato dalla
regione  successivamente  al conferimento dell'incarico, determina la
decadenza dell'incarico stesso.
    L'iscrizione  al  corrispondente  albo  professionale  di uno dei
Paesi  dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo  restando  l'obbligo  dell'iscrizione  all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
    Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre  1997,  n. 484,  l'anzianita'  di  servizio  deve  essere
maturata  presso  amministrazioni  pubbliche,  istituti di ricovero e
cura  a  carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie. Ai
fini delle equiparazione dei servizi prestati presso enti o strutture
sanitarie  si  applica  quanto  previsto  dagli  articoli 11 e 12 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.
    E'  valutato  il  servizio  non di ruolo a titolo di incarico, di
supplenza  o  in  qualita'  di straordinario, ad esclusione di quello
prestato  con  qualifiche  di  volontario, di precario, di borsista o
similari.  ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico
del   decreto-legge   23 dicembre   1978,   n. 817,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54.
    Ai  sensi di quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale
23 marzo  2000,  n. 184  e'  valutabile  nell'ambito del requisito di
anzianita'  di servizio di sette anni richiesto ai medici in possesso
di  specializzazione,  il servizio prestato in regime convenzionale a
rapporto  orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende
sanitarie e del Ministero della sanita' in base ad accordi nazionali.
    Il  servizio  e'  valutato con riferimento all'orario settimanale
svolto,  rapportato  a  quello  dei  medici  dipendenti delle aziende
sanitarie.   I   certificati   di  servizio,  rilasciati  dall'organo
competente,  devono  contenere l'indicazione dell'orario di attivita'
settimanale.
    Il  triennio  di  formazione  di  cui all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' valutato con
riferimento   al   servizio  effettivamente  prestato  nelle  singole
discipline.   A   tal   fine  nelle  certificazioni  dovranno  essere
specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni
singola disciplina.
    Ai   fini   della   valutazione  dei  servizi  prestati  e  delle
specializzazioni  possedute  dal  candidato  si  fa  riferimento alle
rispettive tabelle stabilite con decreto del Ministro della sanita'.
    Le specializzazioni in medicina e chirurgia, non ricomprese negli
elenchi  formati  ed  aggiornati  ai  sensi  dell'art. 1,  comma 2, e
art. 8,  comma 1, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sono
prese  in  considerazione  solo se il relativo corso di formazione e'
iniziato    prima    dell'anno   accademico   1992/1993,   salvo   le
specializzazioni  inserite nei predetti elenchi dopo il predetto anno
accademico.
    Nei  certificati  di servizio devono essere indicate le posizioni
funzionali  o  le  qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i
servizi sono stati prestati, nonche' le date iniziali e terminali dei
relativi periodi di attivita'.