Art. 3.

                             Esclusioni

    La   mancanza  dei  requisiti  richiesti  costituisce  motivo  di
esclusione   dalla   selezione.   L'accertamento   dei  requisiti  di
ammissione  e'  effettuato  dalla  Commissione  di  cui  al  comma 2,
dell'art. 15-ter  del  decreto  legislativo  n. 229/1999. L'eventuale
esclusione dalla selezione sara' comunicata agli interessati nei modi
e nei termini di legge.