Art. 7.

           Graduatoria - Titoli di precedenza o preferenza

    La graduatoria di merito del concorso e' formata secondo l'ordine
dei   punteggi   ottenuti  nella  votazione  complessiva  di  cui  al
precedente  art. 6  con  l'osservanza  delle  vigenti disposizioni di
legge in materia di precedenza e preferenza.
    Pertanto, a parita' di votazione complessiva vengono applicate le
disposizioni  di  cui  all'art. 5,  quarto  comma e quinto comma, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487,
relative alla preferenza a parita' di merito e parita' di titoli.
    I  candidati  in  graduatoria,  ove  occorra,  vengono invitati a
produrre,  entro  il  termine  perentorio  loro indicato nel relativo
invito,  gli  eventuali documenti attestanti i titoli di precedenza o
di preferenza ai fini dell'elaborazione della graduatoria finale.
    La  graduatoria, riconosciuta la regolarita' del procedimento del
concorso   e   sotto   condizione   dell'accertamento  dei  requisiti
prescritti  per  la  partecipazione  al  concorso  e per l'ammissione
all'impiego,  e'  approvata con determinazione del direttore generale
dell'E.N.S.E.
    La  determinazione  e' resa pubblica mediante affissione all'albo
delle Unita' organiche dell'E.N.S.E., nonche' mediante le altre forme
previste dalle norme in vigore.