Art. 7. Graduatoria - Titoli di precedenza o preferenza La graduatoria di merito del concorso e' formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6 con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di precedenza e preferenza. Pertanto, a parita' di votazione complessiva vengono applicate le disposizioni di cui all'art. 5, quarto comma e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, relative alla preferenza a parita' di merito e parita' di titoli. I candidati in graduatoria, ove occorra, vengono invitati a produrre, entro il termine perentorio loro indicato nel relativo invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di precedenza o di preferenza ai fini dell'elaborazione della graduatoria finale. La graduatoria, riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l'ammissione all'impiego, e' approvata con determinazione del direttore generale dell'E.N.S.E. La determinazione e' resa pubblica mediante affissione all'albo delle Unita' organiche dell'E.N.S.E., nonche' mediante le altre forme previste dalle norme in vigore.