Art. 7.

                   Approvazione della graduatoria

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  decrescente dei punti della votazione complessiva riportata
da  ciascun  candidato,  con l'osservanza, a parita' di merito, delle
preferenze  previste  dall'art. 6 del presente bando. Sono dichiarati
vincitori,  nei  limiti  dei  posti  messi  a  concorso,  i candidati
utilmente  collocati  nella graduatoria di merito, formata sulla base
del  punteggio riportato nelle prove di esame e nella valutazione dei
titoli.  Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti
riportati  nelle  prime  due prove e della votazione conseguita nella
prova  orale  a  cui  si  aggiunge il punteggio della valutazione dei
titoli.  La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori,
e'   approvata   con  decreto  del  direttore  amministrativo  ed  e'
pubblicata    presso   l'Albo   dell'Universita'   degli   studi   di
Milano-Bicocca,  p.zza  dell'Ateneo Nuovo n. 1, Milano. Dalla data di
pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
    La  graduatoria  rimane  efficace per un periodo di 18 mesi dalla
pubblicazione  e  ad  essa  puo'  essere  fatto  ricorso  per coprire
ulteriori  posti resisi vacanti o di nuova istituzione oltre a quelli
messi a concorso.