Art. 10.

                         False dichiarazioni

    Si  precisa  che ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 445/2000  le dichiarazioni mendaci, la falsita'
negli  atti  e  l'uso  di  atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
    L'amministrazione,  ai  sensi di quanto previsto dall'art. 71 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 445/2000, si riserva la
facolta' di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicita'
delle  dichiarazioni  sostitutive prodotte dai candidati. Qualora una
dichiarazione  risultasse  mendace,  nei  confronti  del responsabile
verra' applicata la sanzione della decadenza dal servizio.