Art. 6. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova una votazione di almeno sette decimi. L'Amministrazione effettuera' la relativa comunicazione almeno 20 giorni prima della data in cui i candidati dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle prove scritte e nella valutazione dei titoli. Il colloquio s'intendera' superato se il candidato avra' ottenuto una votazione di almeno sette decimi.