Art. 7.
    Ai  titoli  non potra' essere attribuito un punteggio superiore a
10/30. I titoli valutabili sono i seguenti:
      1.   titolo   di   studio:   titolo  di  studio  richiesto  per
l'ammissione   al   concorso,   valutabile   limitatamente   al  voto
conseguito, e comunque solo se superiore al punteggio minimo previsto
per  il  conseguimento del titolo stesso, e altri titoli quali laurea
specialistica,  diploma  di  specializzazione,  dottorato di ricerca,
masters  universitari,  abilitazione all'esercizio delle professioni:
fino ad un massimo di punti 4;
      2.  attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati
a   seguito   di  frequenza  di  corsi  di  formazione  professionale
organizzati   da   pubbliche   amministrazioni   o   enti  privati  e
precisamente:
        a) attestati  relativi  alla  buona  conoscenza  della lingua
inglese: fino ad un massimo di punti 1.5;
      3.  titoli  scientifici  quali pubblicazioni e lavori originali
attinenti  agli argomenti del posto a concorso: fino ad un massimo di
punti 0.50;
      4.  servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato presso
Universita',  soggetti  pubblici o privati o nell'ambito di attivita'
professionali  o  imprenditoriali  svolte  in proprio, attinente alle
mansioni del posto messo a concorso: fino ad un massimo di punti 1;
      5.  incarichi  professionali  e/o  incarichi e servizi speciali
nell'ambito  dei  rapporti  di cui al precedente punto 4): fino ad un
massimo di punti 0.50;
      6.  altri  titoli  quali attivita' didattiche, partecipazione a
convegni o congressi, borse di studio presso enti pubblici, tirocinio
Formativo  e  di  Orientamento,  previsto dal decreto ministeriale 25
marzo  1998,  n. 142, servizio civile volontario nazionale, contratti
di co.co.co. o co.co.pro. ed altri rapporti di collaborazione purche'
attinenti al posto messo a concorso: fino ad un massimo di punti 1.5;
      7. servizio prestato con contratto a tempo determinato ai sensi
dell'art. 19 del C.C.N.L.: fino ad un massimo di punti 1.
    Ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000  n. 445,  il candidato puo' produrre i titoli di cui richiede la
valutazione:
      a) in originale;

                               oppure

      b) in copia conforme autenticata ai sensi di legge;

                               oppure

      c) in fotocopia rendendo dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta'  di  essere a conoscenza del fatto che la copia dei titoli
e' conforme all'originale;

                               oppure

      d) con autocertificazione, nei casi e nei limiti previsti dalla
normativa   vigenti.   Nell'autocertificazione  il  candidato  dovra'
specificare  in  modo analitico e preciso ogni elemento utile al fine
della valutazione dei titoli dichiarati.
    L'amministrazione  si  riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli   sulla   veridicita'  del  contenuto  delle  dichiarazioni
sostitutive.
    Non  e'  consentito  il  riferimento  a documenti o pubblicazioni
presentati  presso  questa  od  altre  amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione  in lingua italiana certificata conforme al
testo  straniero  redatta dalla competente rappresentanza consolare o
diplomatica, ovvero da un traduttore ufficiale.
    La  valutazione  dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte e
prima  che si proceda alla correzione dei relativi elaborati e verra'
resa  nota  agli  interessati  prima  dell'effettuazione  delle prove
orali.